Statuto

1.   DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
2.   CAPITALE SOCIALE E QUOTE
3.   L'ASSEMBLEA DEI SOCI
4.   L'ORGANO AMMINISTRATIVO
5.   COLLEGIO SINDACALE
6.   BILANCIO ED UTILI
7.   SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
8.   CLAUSOLA COMPROMISSORIA
9.   NORME DI RINVIO


1.   DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1.1. E' costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: MAMMA S.R.L. (il nome effettivo, già deciso dai fondatori, per il momento rimane riservato)

1.2. La società ha sede in Reggio Emilia e potrà istituire sedi secondarie e filiali, in Italia ed all'estero.

1.3. La società ha per oggetto:
creazione e promozione di marchi commerciali;
creazione di una rete commerciale e di prestazione di servizi professionali in materia informatica attraverso l'utilizzo del "franchising";
intermediazione tra i produttori di Hardware e Software ed i soci e/o franchisee;
diffusione della cultura informatica, anche attraverso la realizzazione di corsi di alfabetizzazione o di qualificazione;
prestazione di servizi informatici e/o telematici.
La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o connessa, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

1.4. la durata della società è fissata fino al .... e potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previstedall'articolo 2448, Codice Civile. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

2.   CAPITALE SOCIALE E QUOTE

2.1. Il capitale sociale è fissato in lire 20.000.000 ed è diviso in quote uguali.

2.2. (Quote con prestazioni accessorie) I soci ... in qualità di membri del comitato tecnico sono obbligati, ai sensi dell'art., Codice Civile, oltre al conferimento della quota sottoscritta, alle seguenti prestazioni:
(verranno elencate, analiticamente e per ciascun membro del comitato tecnico, i compiti assegnati in ordine alla gestione del sito, alla supervisione del server, alla supervisione dei programmi gestionali ecc.).
A titolo di compenso, oltre a quanto fatturato alla società da ciascun membro per le singole prestazioni, spetterà in sede di divisione degli utili una percentuale degli stessi pari al 5% da suddividere in parti uguali tra i membri del comitato, da prelevarsi dopo l'accantonamento della quota destinata a riserva e prima della distribuzione degli utili ai soci,salvo quanto previsto al punto 2.3.

2.3. (Quote privilegiate) Le quote sottoscritte dai signori ...(elenco dei "soci fondatori") sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e precisamente:
a) sugli utili di esercizio, dedotto il ...% da riservarsi alla riserva legale, verrà assegnato il 20% da suddividersi in parti  uguali. Detta ripartizione avverrà dopo quella relativa al punto precedente; la rimanente quota degli utili verrà ripartita tra tutte le quote, comprese quelle privilegiate;
b) in caso di scioglimento della società, ultimate le operazioni di liquidazione, si rimborserà innanzitutto la quota privilegiata sino all'ammontare del 75 per cento del suo valore nominane. Il residuo sarà distribuito tra tutte le quote, compresa la privilegiata.

2.4. (Clausola di gradimento) Le quote sociali non sono cedibili senza il consenso dell'amministratore delegato.
Il socio che intenda cedere la sua quota dovrà darne comunicazione all'amministratore delegato mediante lettera raccomandata o equivalente (comunicazione telematica certificata) indicando la persona del cessionario che dovrà comunque avere i seguenti requisiti: (indicazione della qualità di commerciante al minuto di Hw e/o Sw, studio di consulenza informatica, ecc...).
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'amministratore delegato, effettuati gli opportuni controlli, comunica al socio la propria decisione. Trascorso detto termine, qualora al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio stesso potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione nel termine massimo di sei mesi.

2.5. (Morte di un socio) In caso di morte di un socio, la sua quota si trasferisce ai suoi eredi o legatari i quali, in caso di contitolarità, devono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2482, Codice Civile.
Gli eredi che intendessero cedere la quota, dovranno attenersi a quanto previsto al punto 2.4.
E' in facoltà dei soci superstiti liquidare agli eredi la quota del socio defunto alle condizioni di cui sopra, procedendo alla corrispondente riduzione del capitale sociale.

2.6. (Recesso) In caso di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437, Codice Civile, il valore della quota da liquidare al recedente sarà determinato come sopra. In ogni caso la somma da pagare sarà corrisposta in modo da non pregiudicare il buon andamento della società e comunque nel termine massimo di diciotto mesi dal recesso.

3.   L'ASSEMBLEA DEI SOCI

3.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei soci membri del consiglio di amministrazione, dall'amministratore delegato, anche al di fuori della sede della società, con lettera raccomandata od equivalente (comunicazione telematica certificata) spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; con modalità da definirsi a cura del comitato tecnico, potranno essere adottate tecniche di videoconferenza con validazione della partecipazione e del voto dei partecipanti non presenti fisicamente nel luogo di svolgimento dell'assemblea.

3.2. Con la stessa comunicazione di cui al punto precedente saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
Hanno diritto di intervenire i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

3.3 L'assemblea è presieduta dall'amministratore delegato. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente sarà eletto dall'assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio.
Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia validamente e regolarmente costituita ed in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

3.4. L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale in prima convocazione e qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuto e a maggioranza dello stesso in seconda convocazione.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il disposto del successivo articolo 6.1., per l'approvazione del bilancio.

3.5. L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti in seconda convocazione.

3.6. (Verbale) Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.
Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

3.7. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

4.   L'ORGANO AMMINISTRATIVO

4.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) composto da 20 membri, scelti tra i soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e che durano in carica per tutta la durata della società.

4.2. (Poteri) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e salvo quelli che per legge siano riservati espressamente dalla lege all'assemblea, per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.
Il C.d.A. potrà, quindi, acquistare aziende commerciali e beni mobili e immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli e alienarli; effettuare pagamenti e riceverli, rilasciandone quietanza; rinunziare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il credito ordinario, fondiario, agrario ed industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti sia presso la Conservatoria dei RR.II. che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato ed in particolare presso Banche, con prelevamento - anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti - con esonero per tutti i detti Enti, Banche ed Uffici da ogni responsabilità; nominare avvocati e procuratori ad negotia e ad lites; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.
Con la precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto, al C.d.A tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto od imprecisione di poteri.

4.3. Il C.d.A si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione è fatta con lettera raccomandata o equivalente (comunicazione elettronica certificata) con avviso di ricevimento spedita almeno otto giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma spedito almeno tre giorni prima o con telefax o telex inviati due giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

4.4. (Presidente) Il Presidente viene nominato dai soci nell'atto costitutivo.

4.5. (Decadenza) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza  dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

4.6. (Amministratore delegato) Il C.d.A. delega tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili all'amministratore delegato, determinando i limiti della delega. L'amministratore delegato è nominato dai membri del C.d.A. nell'atto costitutivo e rimane in carica per tutta la durata della società, salvo che il C.d.A. non ne chieda a maggioranza la sostituzione ovvero che l'amministratore presenti le dimissioni. In quest'ultima ipotesi, è convocato il C.d.A. che accoglierà con riserva le dimissioni. Il nuovo amministratore delegato dovrà essere eletto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. L'amministratore uscente è rieleggibile.

4.7. (Rappresentanza) La firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del C.d.A. ed all'amministratore delegato.

4.8. (Compenso) Il compenso dell'amministratore delegato, oltre al rimborso delle spese spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dal C.d.A. che lo nomina, nell'atto costitutivo.

5.   COLLEGIO SINDACALE

5.1. Qualora il capitale sociale raggiunga i cento milioni, l'Assemblea ordinaria nominerà un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, con i poteri e le funzioni previste dalla legge.

6.   BILANCIO E UTILI

6.1. (Esercizio sociale) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata dal C.d.A  entro 4 mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

6.2. (Utili) Gli utili netti, dedotta la parte da destinare a riserva legale, a norma dell'art. 2428, Codice Civile, saranno distribuiti tra i soci salvo che l'Assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

6.3. (Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale. Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti.

7.   SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

7.1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

8.   CLAUSOLA COMPROMISSORIA

8.1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorere tra i soci (o loro eredi) o con gli organi sociali o la società escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti in lite ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due.
In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente della Camera arbitrale (ovvero: dal consiglio notarile) del luogo ove ha sede la società, su richiesta dei due arbitri e/o della parte diligente.
Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata a.r., può chiedere al Presidente dell'organo suindicato la nomina degli altri due.
Nel caso di controversia tra più di due parti, i membri del Collegio arbitrale saranno scelti da tutte le parti; in caso di disaccordo su tutti o su alcuni degli arbitri, la nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti sarà rimessa al suddetto Presidente, che provvederà a designare il Presidente del Collegio.
In ogni caso, il Collegio arbitrale dovrà decidere secondo equità, con le modalità dell'arbitrato irrituale, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.

9.   NORME DI RINVIO

9.1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.


(redatto da biafax il 3/1/98)